Statuto dell’associazione Cooperazione Nord/Sud – il chicco di senape

art. 1 • Costituzione

1     È costituita, con sede in piazza delle Vettovaglie 18, Pisa (PI), l’organizzazione di volontariato denominata Associazione Cooperazione Nord/Sud – il chicco di senape, di seguito detta organizzazione.
2     Cooperazione Nord-Sud è un’organizzazione politico-culturale non confessionale e non partitica.
       I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici.
3     L’associazione gestisce la bottega del mondo “il chicco di senape”, sita in piazza delle Vettovaglie, 18 – Pisa, dove ha anche la sua sede legale.

art. 2 • Finalità

1     L’organizzazione ha lo scopo di:
a     contribuire allo sviluppo umano, sociale, culturale ed economico dei contadini, degli artigiani, e più in generale dei poveri del Sud del mondo;
b     contribuire alla rimozione degli ostacoli di ordine economico politico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del Sud del mondo;
c     sostenere iniziative economiche politiche e culturali che garantiscano ai contadini e agli artigiani del Sud del mondo in condizioni più eque;
d     far crescere, sia a livello locale che internazionale, un tipo di sviluppo compatibile con le risorse e i limiti ambientali del pianeta.
       Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione promuoverà tutte le iniziative politiche, culturali e di cooperazione necessarie, quali: sensibilizzazione sui problemi della giustizia, dello sviluppo, dell’ambiente e della pace; stampa e divulgazione di materiale, informazioni, manifestazioni; raccolte di fondi, donazioni, contributi sia di soci che di enti che di singoli; cooperazione con altre associazioni, gruppi e istituzioni sia pubbliche che private che perseguono finalità analoghe; servizi a soci nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
       L’organizzazione gestisce “Il chicco di senape”, bottega terzo mondo senza fini di lucro per un commercio equo e solidale.
Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

art. 3 • Organi

1     Sono organi dell’organizzazione:
-    l’Assemblea dei soci;
-    il Comitato esecutivo;
-    il/la Presidente.

art. 4 • Assemblea dei Soci

1     L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’organizzazione che al momento della convocazione siano in regola con il pagamento della quota associativa.
2     Essa è presieduta dal/dalla presidente o dal/dalla vice-presidente ed è convocata dal/dalla presidente stesso/a in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il/la presidente o il/la vice-presidente lo ritenga necessario.
3     La convocazione può avvenite anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il /la presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4     In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
5     Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
6     Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
7     L’Assemblea ha i seguenti compiti:
       -    eleggere i membri del Comitato Esecutivo;
       -    eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
       -    eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
       -    approvare il programma di attività proposto dal Comitato Esecutivo;
       -    approvare il bilancio preventivo;
       -    approvare il bilancio consuntivo;
       -    approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all’art. 16;
       -    stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

art. 5 • Comitato Esecutivo

1     Il Comitato Esecutivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da sette membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.
2     Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del/della presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3     Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:
-    fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione,*
-    sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
-    determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
-    assumere il personale;
-    eleggere il/la presidente;
-    nominare il/la segretario/a;
-    accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
-    ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal/dalla presidente per motivi di necessità e di urgenza.

art. 6 • Presidente

1     Il/La presidente, che è anche presidente dell’Assemblea dei Soci e del Comitato Esecutivo è eletto/a da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2     Esso/Essa cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 4, comma 3 e 5, comma 2.
3     Il/La presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo.
4     In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5     In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal/dalla vice-presidente.

art. 7 • Segretario

1     Il /La segretario/a coadiuva il/la presidente e ha i seguenti compiti:
a     provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
b     è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Comitato esecutivo;
c     predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;
d     provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti,
e     provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Comitato esecutivo;
f      è a capo del personale.


2     Il segretario per le funzioni c,d,e,f può avvalersi di consulenti di fiducia.

art. 8 • Collegio dei Probiviri

1     Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il/la presidente.
2     Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e gli organi stessi.
3     Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

 

art. 9 • Collegio dei revisori dei conti

1     Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea.
       Esso elegge nel suo seno il/la presidente.
2     Il Collegio esercita le funzioni e i poteri previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.
3     Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4     Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e firmata e distribuita a tutti i soci effettivi.

art. 10 • Gratuità delle cariche

1     Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di due anni e possono essere riconfermate.
2     Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

art. 11 • Bilancio

1     Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, i bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2     Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
3     Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

art. 12 • Aderenti

1     Sono aderenti dell’organizzazione tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto e tutti coloro che ne fanno richiesta. Le domande di ammissione alla qualifica di socio devono essere accolte dal Comitato esecutivo.
2     Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’organizzazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato esecutivo.
3     Soci effettivi: condividendo le finalità dell’organizzazione acquistano i prodotti in vendita, possono elargire finanziamenti e si impegnano a fornire prestazioni volontarie nelle varie attività dell’organizzazione; hanno elettorato attivo e passivo;
4     I soci cessano di appartenere all’organizzazione per:
-    dimissioni volontarie;
-    per non aver effettuato il versamento della quota associativa;
-    per morte;
-    per indegnità deliberata dal Comitato esecutivo.
       In quest’ultimo caso è ammesso il ricorso al Collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.
5     Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

art. 13 • Diritti e obblighi dei soci

1     I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza all’organizzazione.
2     I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

art. 14 • Quota Sociale

1     La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2     I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né** prendere parte alle attività dell’organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

art. 15 • Risorse economiche

1     L’organizzazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:
-    quote associative e contributi degli aderenti;
-    contributi dei privati;
-    contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
-    contributi di organismi internazionali;
-    donazioni e lasciti testamentari;
-    rimborsi derivanti da convenzioni;
-    entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
-    rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.
2     I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo:
3     Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del/della presidente e del/della segretario/a.

art. 16 • Modifiche allo statuto

1     Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

art. 17 • Norma di rinvio

1     Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

____________________________________________________________________________________________note

* - Definire i compiti di rappresentanza del C.E., i limiti in cui può svolgere il ruolo di adesione a manifestazioni, pubblici dibattiti, iniziative di vario genere. Definire se il compito di rappresentanza dell’organizzazione è esaurito dal C.E. e i limiti entro i quali ogni socio può essere portavoce dell’organizzazione.

 

  ** - Di norma